Dal 1° novembre un’etichetta
valuterà alcuni parametri legati all’efficienza economica ed
ambientale ed alla sicurezza stradale
Il consumatore è ormai abituato da
tempo a rilevare da un’etichetta caratteristiche del prodotto
che sta acquistando. Questo è il caso dei prodotti alimentari, ma
anche di articoli non commestibili come i tessili, le calzature, i
cosmetici, i detergenti, ecc. A queste etichette se ne sono
affiancate più recentemente altre con l’obiettivo di fornire
al consumatore finale parametri oggettivi sull’efficienza
energetica: come ad esempio gli elettrodomestici e più recentemente
gli immobili.
Anche i pneumatici, a partire dal
prossimo 1° novembre, avranno una loro etichettatura che
valuterà alcuni parametri che caratterizzano il
“prodotto pneumatico”, ovverosia: la resistenza al rotolamento,
l’aderenza su bagnato ed il rumore esterno da rotolamento.
Si tratta di una novità assoluta
introdotta dal Regolamento UE 1222/2009 che si pone l’obiettivo di
migliorare la sicurezza e l’efficienza economica ed ambientale del
trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici più
sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante,
con bassi livelli di rumorosità. Il Presente regolamento consente
agli utenti finali di effettuare scelte più consapevoli al momento
dell'acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche
queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti
in conto nel processo d’acquisto.
Sono soggetti ad etichettatura tutti i
tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali
leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012. L’etichettatura
dei pneumatici non si applica ai pneumatici moto, ricostruiti, off
road professionali, per impiego temporaneo, racing ed altre categorie
specifiche.
L’etichettatura dei pneumatici
rappresenta una novità ed una opportunità per il consumatore finale
perché consente di avere elementi oggettivi per valutare alcune
prestazioni importanti per i pneumatici che prima d’ora non erano
immediatamente percepibili. Da ricordare però che esistono numerose
altre caratteristiche che determinano le prestazioni complessive di
un pneumatico che non sono disciplinate da questo nuovo sistema di
valutazione. Inoltre, nel processo di acquisto resta
imprescindibile il consiglio ed il supporto dei rivenditori
specializzati nell’orientare al meglio il consumatore nella scelta
del pneumatico di qualità più adatto alle proprie esigenze.
L’etichetta si presta per sua natura
a possibili usi non corretti o addirittura a contraffazione. E’
pertanto necessario che il nostro Paese attivi nel più breve tempo
possibile un sistema di controllo sul mercato volto ad evitare che si
verifichino inadempimenti con danni non solo ai consumatori, ma anche
ai costruttori seri che tanto si sono adoperati per fornire al
mercato elementi di valutazione all’insegna della trasparenza
con il fine ultimo, da un lato di migliorare l’efficienza
economica ed ambientale del trasporto su strada e dall’altro di
accrescere la sicurezza stradale.
“L’etichettatura dei pneumatici è
un vantaggio per il consumatore che avrà alcuni elementi oggettivi
per poter orientare le proprie scelte che si aggiungeranno a quelli
che vengono abitualmente valutati durante il processo di
acquisto” - afferma Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma. “Questa
novità dovrà però essere accompagnata da una efficace attività di
controllo sul mercato da parte delle Autorità preposte. Senza
controlli infatti si favorirà la frode in commercio con vendita di
prodotti non conformi a tutto svantaggio sia del consumatore finale
che dei costruttori corretti, vanificando gli sforzi tecnologici
finalizzati a migliorare efficienza economica, ambientale e di
sicurezza stradale.”
Sul sito
www.pneumaticisottocontrollo.it sono disponibili informazioni
aggiuntive che disciplinano la materia.
Le tre informazioni contenute
nell’etichetta dei pneumatici
1. La resistenza al
rotolamento
È una forza che agisce in direzione
opposta a quella di moto durante il rotolamento del pneumatico. In
buona sostanza il pneumatico si deforma (il suo fianco e la sua
area di contatto al suolo) a causa del peso del veicolo e delle
sollecitazioni dovute alla guida e queste deformazioni dissipano
energia e quindi contribuiscono ad aumentare il consumo di carburante
del veicolo. Pertanto una più bassa resistenza al rotolamento
si traduce in minori consumi di carburante.
2. L’aderenza su bagnato
E’ la logica conseguenza della
capacità di frenare, ovvero di aderire su superfici bagnate. E’ un
parametro che è stato giudicato dalla Commissione Europea come la
situazione più rappresentativa per misurare la sicurezza stradale di
un pneumatico.
3. Il rumore esterno da
rotolamento
E’ il rumore, prodotto dal pneumatico
durante la marcia, che si percepisce all’esterno del veicolo.
L’etichetta e le sue classificazioni
Sono previste sette classi di
merito sia per misurare la resistenza al rotolamento, sia l’aderenza
su bagnato. Le classi sono caratterizzate da una lettera
compresa tra A (la più efficiente o migliore) e G (la meno
efficiente o peggiore).
Per quanto riguarda la resistenza al
rotolamento la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di
classe G può tradursi in un minore consumo di carburante fino al
7,5% ed anche di più nel caso di mezzi pesanti.
Per quanto riguarda l’aderenza su
bagnato, la differenza tra un prodotto di classe A ed uno di classe G
può tradursi in un minor spazio di frenata fino al 30% (ad esempio
per una vettura che viaggia a 80 Km/h la riduzione potrebbe essere
fino a 18 mt in meno).
Infine per quanto riguarda il rumore da
rotolamento i valori sono espressi in decibel e sono previste 3
classi in relazione al numero delle barre. Il livello di rumorosità
con tre barre nere è quello peggiore perché supera il futuro valore
limite europeo obbligatorio. Due barre piene identificano il prodotto
intermedio che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 3db
in meno del valore limite futuro. Una barra sta a significare che il
livello di rumorosità del pneumatico è inferiore di oltre 3db
rispetto al valore limite futuro. Una diminuzione di 3db equivale a
dimezzare l’intensità del rumore.
Entrata in vigore e campo di
applicazione
Tutti i pneumatici soggetti al
Regolamento 1222/2009 immessi sul mercato a partire dal
prossimo 1° novembre 2012 e prodotti dopo il1° luglio 2012
dovranno riportare o essere accompagnati dall’etichettatura.
Sono soggetti all’etichettatura tutti
i tipi di pneumatici destinati ad autovetture, veicoli commerciali
leggeri e pesanti prodotti dopo il 1° luglio 2012.
E’ consentito vendere sul mercato
pneumatici con relativa etichettatura solo a partire dal prossimo 30
maggio 2012.
Ruolo degli attori coinvolti
Produttori/Importatori:
· le
informazioni devono essere rese disponibili come materiale tecnico
promozionale sia su carta sia su siti web per ogni tipo di
pneumatico vettura e veicoli commerciali.
· A
scelta del produttore o dell’importatore applicare uno specifico
adesivo sul battistrada del pneumatico o un’etichetta che
accompagna la consegna di un intero lotto di fornitura di pneumatici
destinati alla rivendita e al consumatore finale
Rivenditori:
· devono
assicurare che i pneumatici visibili ai consumatori riportino
un’etichetta adesiva o un cartellino illustrativo nelle immediate
vicinanze che deve essere visibile all’acquirente prima
dell’acquisto.
· Nel
caso i pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali, i
rivenditori devono fornire le informazioni riportate in etichetta
durante il processo/perfezionamento della vendita.
· Le
indicazioni poste in etichetta devono essere riportate anche sulla
cosiddetta prova di acquisto, ovverosia scontrino fiscale, fattura,
ecc. oppure su apposito documento di accompagnamento a quello
fiscale.
I pneumatici a stock, privi delle
informazioni riportate in etichetta, possono essere venduti anche
dopo il 1° novembre 2012 a condizione che siano stati prodotti prima
del 1° luglio 2012.
Rivenditori/Distributori di veicoli:
· Sono
tenuti a dichiarare le classi di appartenenza dei pneumatici che
equipaggiano il veicolo se differenti da quelli di serie
· Se
viene data la possibilità al cliente di scegliere il pneumatico,
devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di
concludere la vendita.
· Se
vengono proposti cerchi in opzione con pneumatici identici a quelli
di serie non è necessario fornire le informazioni riportate in
etichetta.
Avvertenze e consigli per il
consumatore:
1. Le informazioni
riportate in etichetta non richiedono una modifica alla marcatura
sui fianchi dei pneumatici. In buona sostanza occorre
verificare le informazioni riportate in etichetta consultando
materiale tecnico promozionale cartaceo o sito web del costruttore di
pneumatici di riferimento. Si consiglia di segnalare al
Costruttore eventuali non conformità.
2. Sull’etichetta devono
essere riportate sempre le informazioni relative a tutti e 3 i
parametri previsti
3. Va richiesto lo
scontrino fiscale e/o la fattura controllando che sugli stessi siano
riportate le informazioni relative all’etichettatura o comunque che
dette informazioni vengano esplicitate con un documento specifico.
4. L’entrata in vigore
obbligatoria è il 1° novembre 2012 per pneumatici prodotti dopo il
1° luglio 2012. Prima di tale data non è possibile pretendere
il rilascio delle informazioni riportate in etichettatura.
5. Successivamente
all’entrata in vigore è possibile vendere prodotti anche
privi delle informazioni riportate in etichetta a condizione
che i pneumatici siano stati fabbricati prima del 1° luglio 2012.
6. Sul sito
www.pneumaticisottocontrollo.it sono disponibili informazioni
aggiuntive che disciplinano la materia.
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